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Rivalutazione delle partecipazioni 2026: aliquota al 21%, scadenze e quando conviene
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La rivalutazione delle partecipazioni (tecnicamente "rideterminazione del costo fiscale") permette a chi detiene quote o azioni di aggiornarne il valore fiscale pagando un'imposta sostitutiva. In questo modo, quando le partecipazioni vengono vendute, la plusvalenza tassata si riduce o si azzera.
Per vent'anni è stata riproposta di anno in anno, con proroghe spesso arrivate all'ultimo momento. Dal 2025 non è più così: la misura è diventata strutturale, cioè disponibile ogni anno con le stesse regole. Dal 2026, però, costa di più: l'aliquota sulle partecipazioni è salita dal 18% al 21%.
Vediamo come funziona, quali sono le scadenze e soprattutto quando conviene davvero.
La rivalutazione delle partecipazioni è ormai "a regime"
La disciplina di base resta quella dell'articolo 5 della Legge 448/2001, la Finanziaria 2002 che introdusse per la prima volta l'agevolazione. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 30) l'ha resa permanente. Non serve più attendere la proroga: ogni anno si possono rivalutare le partecipazioni possedute al 1° gennaio.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 144) ha poi portato l'imposta sostitutiva sulle partecipazioni al 21%. Per i terreni resta al 18%.
Chi può rivalutare le partecipazioni
L'agevolazione è riservata a chi possiede le partecipazioni fuori dall'attività d'impresa, in particolare:
- persone fisiche;
- società semplici e associazioni equiparate;
- enti non commerciali, per le partecipazioni non relative all'attività commerciale;
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, se la plusvalenza è tassabile in Italia.
Ne sono esclusi le società di capitali e, in generale, chi detiene la partecipazione in regime d'impresa.
Si possono rivalutare sia le partecipazioni non quotate (quote di Srl, azioni di Spa non quotate) sia quelle quotate. La rivalutazione interessa soprattutto l'imprenditore o il socio di una PMI che sta per vendere l'azienda, o che sta pensando di farlo.
Come funziona: perizia e imposta sostitutiva
Per le partecipazioni non quotate servono due passaggi:
- Una perizia giurata di stima che determini il valore della partecipazione alla data del 1° gennaio. Possono redigerla gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, i revisori legali e i periti iscritti alla Camera di Commercio. La perizia va poi asseverata in tribunale, presso il giudice di pace o da un notaio.
- Il pagamento dell'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero valore risultante dalla perizia (non sulla sola differenza rispetto al costo storico).
Per le partecipazioni quotate la perizia non serve: il valore di riferimento è la media dei prezzi del mese di dicembre dell'anno precedente.
Se la perizia è pagata dai soci, il suo costo si aggiunge al costo della partecipazione in proporzione a quanto sostenuto da ciascuno. Se invece la paga la società, il costo è deducibile dal suo reddito in cinque quote annuali (art. 5, comma 5, L. 448/2001).
Le scadenze del 2026
| Possesso della partecipazione | al 1° gennaio 2026 |
|---|---|
| Perizia giurata (solo non quotate) | entro il 30 novembre 2026 |
| Versamento dell'imposta | entro il 30 novembre 2026, in un'unica soluzione o come prima di tre rate annuali |
| Rate successive | 30 novembre 2027 e 30 novembre 2028, maggiorate degli interessi del 3% annuo |
| Aliquota partecipazioni | 21% del valore di perizia |
La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell'intero importo o della prima rata entro il termine. Per chi non fa in tempo nel 2026, la stessa possibilità si ripresenterà nel 2027 per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2027.
Quando conviene? Il calcolo da fare
Senza rivalutazione, chi vende una partecipazione paga il 26% sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra prezzo di vendita e costo fiscale. Con la rivalutazione paga il 21% sull'intero valore, ma poi la plusvalenza è nulla (se vende al valore di perizia).
Il confronto si riduce a una semplice disuguaglianza. Chiamiamo V il valore della partecipazione e C il suo costo fiscale. La rivalutazione conviene se:
21% × V < 26% × (V − C), cioè quando il costo fiscale è inferiore a circa il 19% del valore (C < 0,19 × V).
In pratica conviene a chi ha costituito la società con un capitale modesto e oggi ha una partecipazione che vale molto di più. È il caso tipico dell'imprenditore che ha fatto crescere l'azienda da zero.
Due esempi
Esempio 1. Mario ha versato 50.000€ per costituire la sua Srl. Oggi la sua quota vale 400.000€ e ha ricevuto un'offerta a quel prezzo.
- Senza rivalutazione: 26% × (400.000 − 50.000) = 91.000€
- Con rivalutazione: 21% × 400.000 = 84.000€ (più il costo della perizia)
Il costo fiscale è il 12,5% del valore, sotto la soglia del 19%: la rivalutazione fa risparmiare circa 7.000€, al netto della perizia. In più, l'imposta può essere pagata in tre rate.
Esempio 2. Lucia ha acquistato la sua quota per 100.000€. Oggi vale anch'essa 400.000€.
- Senza rivalutazione: 26% × 300.000 = 78.000€
- Con rivalutazione: 21% × 400.000 = 84.000€
Qui il costo fiscale è il 25% del valore: la rivalutazione non conviene.
Con l'aliquota al 18% la soglia di convenienza era più alta (circa il 31% del valore). L'aumento al 21% ha quindi ristretto parecchio la platea di chi ci guadagna.
Altri aspetti da tenere a mente
Le rivalutazioni precedenti
Chi ha già rivalutato la stessa partecipazione in anni passati può farlo di nuovo, ad esempio perché il valore è cresciuto. L'imposta già versata può essere scomputata da quella dovuta per la nuova rivalutazione, oppure chiesta a rimborso. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 2021.
Se poi si vende a un prezzo più basso
Se la partecipazione viene ceduta a un prezzo inferiore al valore di perizia, la differenza non genera una minusvalenza fiscalmente utilizzabile. Per questo è bene che la perizia sia realistica e coerente con le trattative in corso: rivalutare "troppo" significa pagare imposta su un valore che poi non si incassa.
Perizia e trattativa
La perizia giurata è anche un documento di valutazione d'azienda a tutti gli effetti. Per capire come si arriva a stimare il valore di una società, puoi leggere il nostro articolo sul calcolo del valore d'azienda, quello sul metodo DCF e quello sul multiplo EV/EBITDA.
In sintesi
- La rivalutazione delle partecipazioni è ora permanente: ogni anno si possono rivalutare quelle possedute al 1° gennaio, con perizia e versamento entro il 30 novembre.
- Dal 2026 l'imposta sostitutiva sulle partecipazioni è del 21% del valore di perizia (18% per i terreni).
- Conviene quando il costo fiscale è inferiore a circa il 19% del valore della partecipazione; in caso contrario è meglio pagare il 26% sulla plusvalenza.
- È uno strumento da valutare prima di una cessione, insieme al proprio commercialista: le regole cambiano spesso e ogni caso ha le sue particolarità.
Fonti normative: art. 5 L. 448/2001; art. 1, comma 30, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025); art. 1, comma 144, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026); Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021. Informazioni aggiornate a ottobre 2026.